L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto a una Ricevitoria il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, per l'attività di raccolta scommesse svolta per conto di un bookmaker estero privo di concessione statale in Italia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Ricevitoria. I giudici hanno applicato una fondamentale decisione della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittima la tassazione retroattiva per gli anni precedenti al 2011. Prima di tale data, infatti, le ricevitorie non potevano rivalersi sul bookmaker estero per recuperare l'imposta, poiché i loro compensi erano già definiti. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato definitivamente l'atto di accertamento fiscale emesso contro la contribuente, compensando le spese legali tra le parti.
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