Un imprenditore, autorizzato a produrre calzature per un noto marchio, viene accusato di aver apposto un marchio contraffatto su prodotti risultati difettosi e poi venduti. La Corte di Cassazione interviene chiarendo un punto cruciale: la vendita di prodotti originali, sebbene non conformi agli standard qualitativi e ceduti senza autorizzazione, non integra il reato di contraffazione (art. 473 c.p.), ma potrebbe configurare la diversa fattispecie di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517-ter c.p.). La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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