La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 36395/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione di farmaci anabolizzanti. La Corte ha stabilito che l'acquisto di tali sostanze, anche per uso personale, integra il reato di ricettazione, poiché il profitto può avere natura non patrimoniale, come il potenziamento muscolare. È stato inoltre escluso il principio del 'ne bis in idem' data la diversità dei fatti rispetto a un precedente procedimento. Infine, è stato ribadito che in sede di legittimità non è possibile una nuova valutazione delle prove.
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