La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8878/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una condanna per ricettazione. Il punto centrale della decisione riguarda la prescrizione ricettazione attenuata, chiarendo che questa non costituisce un reato autonomo ma una circostanza attenuante speciale. Di conseguenza, il termine di prescrizione deve essere calcolato sulla base della pena prevista per la fattispecie base del reato (art. 648, primo comma, c.p.) e non su quella ridotta.
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