La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per ricettazione e porto d'armi. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano una semplice ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d'Appello, la quale aveva correttamente motivato sia la responsabilità per ricettazione, data l'inattendibilità sulla provenienza della cosa, sia il diniego dell'attenuante della lieve entità, visti i precedenti specifici dell'imputato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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