Un soggetto, condannato per ricettazione, ha presentato ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento di un'attenuante. La Corte ha stabilito che il ricorso, sebbene incentrato su un punto specifico, non era manifestamente infondato. Di conseguenza, il rapporto processuale è proseguito, permettendo la maturazione della prescrizione. La sentenza chiarisce la differenza tra un ricorso semplicemente infondato e un ricorso inammissibile, che è l'unico a impedire l'operatività della prescrizione.
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