Un condannato fruiva della misura alternativa terapeutica dell'affidamento in prova per superare lo stato di dipendenza. Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine hanno rinvenuto modiche quantità di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, circa cinquantasettemila euro in contanti, apparati di comunicazione criptati, rilevatori di microspie e gioielli di ingente valore privi di giustificazione economica. Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova ravvisando la totale rottura del percorso rieducativo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso: per revocare il beneficio alternativo il giudice di sorveglianza può valutare autonomamente la gravità degli indizi di reato, senza attendere l'esito o la condanna definitiva del nuovo processo penale.
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