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Art. 391-ter Codice Penale

158 provvedimenti

Uso indebito di telefoni in carcere: resta la custodia
La vicenda riguarda l'uso indebito di telefoni in carcere da parte di un detenuto, il quale ha utilizzato un cellulare per mediare affari illeciti tra altri soggetti a beneficio di una cosca mafiosa. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione per escludere l'aggravante mafiosa, sostenendo di aver agito soltanto per un profitto personale, e per negare le esigenze cautelari in quanto già ristretto in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa sussiste anche se il soggetto persegue un guadagno proprio, purché sia consapevole di favorire la cosca. Inoltre, lo stato di detenzione non esclude il pericolo di reiterazione del reato, poiché la condotta illecita è stata commessa proprio all'interno dell'istituto penitenziario.
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Ricorso in Cassazione personale: rigetto immediato e maxi multa
L'Imputata è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, introdotte in carcere anche mediante l'uso di un drone, e per l'indebita introduzione di telefoni cellulari. La donna ha proposto autonomamente un ricorso in Cassazione personale per annullare la condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'atto inammissibile senza esaminare i motivi di merito. A seguito della riforma del 2017, infatti, la legge impone la sottoscrizione esclusiva da parte di un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti. Di conseguenza, L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Liberazione anticipata: un nuovo reato non annulla il recupero
Un detenuto ha richiesto il beneficio della liberazione anticipata per un periodo di carcerazione compreso tra il 2015 e il 2018. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta poiché l'uomo, nel 2023, ha commesso un nuovo reato introducendo un telefono cellulare in carcere. Secondo i giudici di merito, questo episodio dimostrava la mancata partecipazione alla rieducazione anche nei periodi precedenti. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza. I giudici di legittimità hanno chiarito che un nuovo reato non fa decadere automaticamente lo sconto di pena. Il giudice deve compiere una valutazione globale della condotta, considerando le attività lavorative, culturali e il reinserimento sociale del ristretto. Il detenuto deve soltanto indicare i fatti a suo favore, spettando poi al giudice svolgere gli accertamenti necessari d'ufficio.
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Patteggiamento in appello: inammissibile il ricorso dopo il patto
L'Imputato subisce una condanna in primo grado per l'uso indebito di dispositivi di comunicazione in carcere. In secondo grado, la difesa concorda una riduzione della pena a dieci mesi di reclusione mediante il patteggiamento in appello, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, L'Imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sul proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che l'accordo sulle pene limita il giudizio d'appello e non impone una motivazione esplicita sull'assenza di cause di proscioglimento. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Aggravante di agevolazione mafiosa: confermato il carcere ai clan
Diversi soggetti indagati per spaccio di stupefacenti e introduzione illecita di telefoni in carcere hanno proposto ricorso in Cassazione contro le misure cautelari. La difesa ha sostenuto l assenza di prove chiare e l insussistenza dell aggravante di agevolazione mafiosa, oltre al lungo tempo trascorso dai fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno stabilito che l interpretazione dei messaggi cifrati spetta ai giudici di merito e che la consapevolezza di favorire un clan integra l aggravante di agevolazione mafiosa. La presenza di precedenti penali gravi e la pericolosita sociale giustificano il mantenimento della custodia cautelare in carcere, superando l argomento del tempo trascorso.
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Uso di telefoni in carcere: la Cassazione conferma la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un detenuto per l'illecito possesso e utilizzo di telefoni in carcere. L'interessato aveva impugnato la sentenza d'appello lamentando una presunta violazione del diritto di difesa e contestando il calcolo della sanzione inflitta. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso poiché l'accertamento dei fatti ha dimostrato in modo inequivocabile l'uso indebito del dispositivo mobile. La gravità oggettiva della condotta e il profilo personale dell'autore giustificano pienamente la misura della pena. La Suprema Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e un versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna penale.
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Particolare tenuità del fatto negata: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di introduzione o uso indebito di dispositivi di comunicazione in carcere. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. L'atto riproduceva le stesse censure già respinte dalla Corte di Appello e presentava motivi del tutto generici senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accesso indebito a dispositivi di comunicazione: no alla tenuità
Un imputato subisce una condanna per il delitto di accesso indebito a dispositivi di comunicazione all'interno di un istituto penitenziario. Il condannato presenta ricorso per cassazione per contestare la propria responsabilità penale e lamentare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte dichiara l'impugnazione inammissibile perché i motivi ripropongono argomenti di merito già superati nei gradi precedenti e mancano di un confronto critico con la decisione impugnata. Il verdetto di colpevolezza diventa definitivo, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Uso di telefoni in carcere: cellulare gettato ma la vista basta
La Procura contestava il reato di uso di telefoni in carcere a due persone recluse, colte dagli agenti penitenziari durante un controllo notturno. Il Giudice per le indagini preliminari proscioglieva entrambi gli imputati, considerando inutilizzabili le confessioni informali e non rinvenuti i dispositivi. La Corte di Cassazione ha invece annullato la decisione relativa al detenuto visto direttamente con l'apparecchio in mano. I giudici hanno chiarito che le dichiarazioni spontanee non verbalizzate non hanno valore probatorio, ma la testimonianza diretta degli agenti annotata nella relazione di servizio costituisce una prova decisiva. Il giudice ha commesso un travisamento per omessa valutazione di tale constatazione visiva, rendendo necessario un nuovo esame della posizione del detenuto.
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Telefoni in carcere ed esclusione della particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per l'introduzione o detenzione non consentita di telefoni in istituto penitenziario, reato previsto dall'articolo 391-ter del codice penale. Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto per evitare la sanzione penale. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile: le censure presentate erano generiche e si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, l'imputato perde la possibilità di vedere ridiscussa la condanna ed è condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: no a nuove prove
L'Imputato ha proposto ricorso di legittimità contro la condanna per indebita introduzione di dispositivi di comunicazione in carcere, contestando anche il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'Inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che le doglianze richiedevano una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa nei giudizi di legittimità. Inoltre, la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già valutate e respinte con motivazione logica dalla Corte d'Appello. A causa della decisione, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: patteggi la pena ma perdi il ricorso
L'Imputato ha pattuito la pena tramite il concordato in appello per reati di detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi e indebito ingresso di dispositivi in carcere. Nonostante l'accordo raggiunto e la rinuncia espressa ai motivi di gravame, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la motivazione sulla responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il patteggiamento in secondo grado impedisce di ridiscutere la colpevolezza o i vizi ordinari della pena. Il ricorso è ammesso solo per consenso viziato, difformità della sentenza dall'accordo o pene illegali. L'Imputato ha perso la causa e deve pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Cellulare in carcere: la Cassazione condanna anche l’uso condiviso
Due soggetti detenuti all'interno di una casa circondariale hanno utilizzato e condiviso un dispositivo telefonico non autorizzato per comunicare all'esterno. La difesa ha sostenuto che il telefono fosse custodito nella cella di uno solo dei due e che le chiamate servissero unicamente a sentire i parenti durante l'emergenza pandemica, chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto o il riconoscimento delle attenuanti. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e ha confermato la condanna. I giudici hanno stabilito che detenere, condividere o usare un cellulare in carcere integra pienamente il reato previsto dall'articolo 391-ter del codice penale, rendendo irrilevante il luogo preciso di occultamento del dispositivo.
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Telefoni in carcere: la Cassazione respinge i ricorsi
Due soggetti detenuti hanno subito una condanna per il reato di introduzione o detenzione di telefoni in carcere. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e vizi nella ricostruzione probatoria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le impugnazioni. I motivi presentati si limitavano a reiterare argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito senza contestare puntualmente le motivazioni del provvedimento impugnato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Cellulare in carcere: basta il possesso senza tabulati
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un detenuto sorpreso a digitare su uno smartphone all'interno della propria cella. La difesa ha contestato la decisione sostenendo l'assenza dei tabulati telefonici per provare l'effettiva comunicazione verso l'esterno e la piena funzionalità del dispositivo. I giudici di legittimità hanno stabilito che detenere un cellulare in carcere funzionante e munito di SIM integra autonomamente il reato di indebita ricezione e uso di apparecchi di comunicazione. La presenza dell'oggetto nella struttura penitenziaria presuppone già una ricezione illecita, rendendo del tutto superflua l'analisi del traffico telefonico per confermare la responsabilità penale del reo.
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Carcere e cellulari: scatta la particolare tenuità del fatto
Un detenuto riceveva una condanna a sei mesi di reclusione per aver introdotto un telefono cellulare nell'istituto penitenziario. La difesa impugnava la decisione denunciando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'omessa valutazione delle pene sostitutive. L'imputato aveva consegnato spontaneamente l'apparecchio, utilizzato esclusivamente per contattare i familiari durante l'emergenza sanitaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che i giudici di merito non possono negare la causa di non punibilità basandosi solo sulla gravità astratta del reato. Il giudice deve sempre esaminare il contesto concreto, le modalità dell'azione e la condotta collaborativa del reo. La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello.
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Introduzione di cellulari in carcere: colpevolezza e pena
Una donna ha tentato di portare quattro telefoni completi di schede telefoniche e caricatori al marito detenuto, nascondendoli sotto gli indumenti. L'allarme del metal detector ha bloccato l'ingresso all'area colloqui. I giudici di merito hanno condannato la donna per tentata introduzione di cellulari in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato in modo definitivo la responsabilità penale della donna. La presenza dei dispositivi di controllo non rende l'azione inidonea né il fatto di particolare tenuità. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul calcolo della pena. I giudici precedenti hanno omesso di motivare la riduzione specifica prevista per il tentativo. La Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla quantificazione della sanzione, disponendo un nuovo giudizio sul punto.
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Telefoni cellulari in carcere: no alla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso de L'Imputato, condannato nei gradi di merito per il reato di introduzione o possesso illecito di strumenti di comunicazione all'interno di un istituto penitenziario. La difesa ha contestato la configurabilità del reato e ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'imputazione relativa a telefoni cellulari in carcere era pienamente fondata e correttamente motivata dai giudici di secondo grado. Di conseguenza, la Corte ha respinto la richiesta di assoluzione per tenuità del fatto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Uso indebito di cellulare in carcere: risponde anche il parente
La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per il padre di un detenuto, accusato di concorso nel reato di uso indebito di cellulare in carcere con l'aggravante mafiosa. L'indagato non si è limitato a ricevere le telefonate del figlio recluso, ma ha concordato nuovi contatti, veicolato notizie riservate su indagini e collaboratori di giustizia e gestito armi del clan. I giudici hanno stabilito che rispondere abitualmente e supportare le comunicazioni illecite non costituisce una passiva convivenza, ma integra un vero concorso morale. Ogni singola chiamata rappresenta infatti un autonomo impiego illecito del dispositivo, punibile anche all'esterno della struttura penitenziaria.
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Concordato in appello: sconto accettato ma ricorso bocciato
L'imputato, condannato per introduzione illecita di telefoni in carcere, ha stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi sulla responsabilità per ottenere uno sconto di pena con le attenuanti generiche. Dopo la rideterminazione della pena, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla propria colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'accordo preclude contestazioni sulla responsabilità o sul mancato proscioglimento, rendendo impugnabile la sentenza solo per vizi sul consenso, per difformità della pronuncia o per pena illegale. L'imputato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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