Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato con recidiva reiterata, il quale aveva già fruito di tali benefici in passato. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il precedente esito positivo della misura alternativa avesse estinto gli effetti penali, impedendo di considerare la recidiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la recidiva viene applicata dal giudice del processo principale e non può essere contestata nella fase di esecuzione della pena. Inoltre, la richiesta di altre misure, come la semilibertà, non era stata originariamente presentata. Il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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