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Revoca Dell'Indulto

69 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'annullamento del beneficio dell'indulto, che avviene se il condannato commette un nuovo delitto doloso entro un certo periodo di tempo, per cui riporta una condanna a una pena detentiva non inferiore a quella stabilita dalla legge.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Revoca dell’indulto: Cassazione annulla per errore sui termini
Un Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) aveva disposto la revoca dell'indulto concesso a un Condannato, sostenendo che questi avesse commesso nuovi reati non colposi entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 241/2006. Il Condannato ha presentato ricorso, evidenziando che la legge era entrata in vigore il 1° agosto 2011, mentre i reati contestati erano del 2016, quindi fuori dal quinquennio previsto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza di revoca dell'indulto e rinviando gli atti al G.i.p. di Bari per un nuovo esame, poiché l'ordinanza presentava una palese violazione di legge nell'applicazione dei termini.
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Revoca dell’Indulto: Nuova Condanna Annulla Beneficio Precedente
Un Lavoratore aveva ottenuto un indulto nel 2009. Successivamente, nel 2018, ha ricevuto una nuova condanna per un reato commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto. La Corte d'Appello ha quindi disposto la revoca dell'indulto. Il Lavoratore ha presentato ricorso, sostenendo che il beneficio fosse ormai 'giudicato' e che la revoca dell'indulto non fosse più possibile dopo una precedente rideterminazione della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della revoca dell'indulto in presenza di una causa ostativa sopravvenuta e non nota al giudice al momento della concessione iniziale.
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Revoca dell’Indulto: Ricorso Inammissibile, Condanna Confermata
Un cittadino ha chiesto la revoca dell'indulto al Tribunale di Ancona, ma la sua richiesta è stata respinta. Ha poi presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, insistendo sull'accoglimento della sua istanza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. La Corte ha chiarito che la mancanza di un atto specifico di revoca dell'indulto non era decisiva, poiché il casellario giudiziale conteneva già informazioni sufficienti. Il ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio. La Corte ha condannato il cittadino al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Revoca dell’indulto illegittima se la pena era prescritta
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un condannato che si è opposto alla revoca dell'indulto chiesta dalla Procura. L'uomo aveva beneficiato dell'indulto per vecchie condanne risalenti al 1997, ma in seguito ha subito una nuova condanna per fatti commessi nel quinquennio successivo alla legge di clemenza. La Corte d'Appello aveva disposto la revoca del beneficio, sostenendo che il termine di estinzione della pena decorresse dalla nuova condanna. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa: prima di procedere alla revoca dell'indulto, il giudice deve verificare se la pena originaria fosse già estinta per prescrizione prima della concessione del beneficio stesso. Mancando questo accertamento, l'ordinanza è stata annullata con rinvio.
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Revoca dell’indulto: il giudicato sbarra la nuova istanza
Un condannato ha presentato una nuova richiesta per ottenere l'applicazione del beneficio della riduzione della pena, lamentando l'ingiusta revoca dell'indulto decisa in precedenza. L'interessato sosteneva che il nuovo delitto non fosse avvenuto nel periodo rilevante per la decadenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il provvedimento precedente era divenuto definitivo. La revoca dell'indulto non può essere rimessa in discussione tramite una semplice rilettura di documenti già noti, in assenza di fatti del tutto nuovi e sopravvenuti.
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Revoca dell’indulto dopo una nuova condanna penale
Un cittadino condannato aveva ottenuto il beneficio del condono della pena. Nei cinque anni successivi, tuttavia, l'uomo ha commesso un nuovo reato grave, subendo una nuova condanna a oltre tre anni di reclusione. Il Tribunale ha quindi disposto la revoca dell'indulto precedentemente accordato. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un errato calcolo dei limiti di pena in presenza di più reati unificati. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola del tutto inammissibile. Il reato principale superava autonomamente la soglia di legge fissata per la decadenza dal beneficio, rendendo legittima la sanzione.
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Revoca dell’indulto: Quando il Giudice deve verificare i precedenti
Un Individuo aveva ottenuto un indulto, poi revocato dalla Corte d'Appello per la commissione di nuovi reati. L'Individuo ha contestato la revoca di un indulto specifico del 2010, sostenendo che al momento della concessione esisteva già una "causa ostativa" (un reato precedente con patteggiamento). La Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che l'Individuo dovesse dimostrare la conoscenza del giudice originario riguardo a tale impedimento. La Cassazione ha annullato la revoca dell'indulto del 2010, stabilendo che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di acquisire e verificare d'ufficio l'esistenza di cause ostative preesistenti, senza che tale onere ricada sul condannato. La questione torna alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio sulla Revoca dell'indulto.
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Revoca Indulto: Pena Ridotta non Sospende l’Esecuzione
Un condannato ha presentato ricorso contro la decisione di revocare il suo indulto, sostenendo che la pena residua, ridotta per la continuazione dei reati, avrebbe dovuto consentire la sospensione dell'esecuzione e l'accesso a misure alternative. Ha anche contestato la legittimità della revoca dell'indulto e la compatibilità delle sanzioni per reati di droga con il diritto europeo. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, confermando la legittimità della revoca dell'indulto e l'impossibilità di sospendere l'esecuzione della pena in un momento successivo all'emissione dell'ordine iniziale.
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Nuovo reato nel quinquennio: scatta la revoca dell’indulto
La Corte d'Appello disponeva la revoca dell'indulto precedentemente concesso a un condannato. L'interessato aveva commesso un nuovo delitto di peculato entro i cinque anni dall'entrata in vigore del beneficio legislativo. Il difensore ha impugnato la decisione in Cassazione contestando vizi procedurali e questioni di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la commissione di un nuovo reato nel periodo stabilito dalla legge non solo giustifica la revoca del beneficio, ma ne preclude a monte ogni valida applicazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: ricorso tardivo e condanna in Cassazione
La Corte d'Appello ha disposto la revoca dell'indulto precedentemente concesso a un condannato. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione tramite il proprio difensore per chiedere l'annullamento della decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il condannato ha notificato l'impugnazione in ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge di procedura penale. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la revoca dell'indulto e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: la prescrizione decorre dalla condanna
La Corte di Appello ha disposto la revoca dell'indulto a carico del Condannato poiché lo stesso ha commesso un nuovo delitto non colposo entro i termini previsti dalla legge. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la pena fosse ormai estinta per prescrizione, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione della pena non comincia a scorrere dalla data di concessione della clemenza, ma dal momento in cui diventa irrevocabile la nuova condanna che determina la decadenza del beneficio. Il Condannato perde quindi lo sconto di pena, deve pagare le spese processuali e la sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Revoca dell’indulto: nuovo reato cancella lo sconto
Un soggetto condannato aveva beneficiato dello sconto di pena per reati legati agli stupefacenti grazie all'indulto concesso con legge nel 2006. Tuttavia, entro il quinquennio previsto dalla norma, l'interessato ha commesso un nuovo delitto doloso di estorsione, riportando una condanna a cinque anni di reclusione. Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca dell'indulto, poiché la legge impone la perdita del beneficio a chi commette un delitto non colposo con pena detentiva pari o superiore a due anni entro cinque anni. La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo il calcolo errato del quinquennio e contestando la mancata scorporazione della pena base dai relativi aumenti per la continuazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la commissione del delitto rientrava pienamente nel termine temporale stabilito e che la pena inflitta superava ampiamente la soglia di legge.
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Revoca dell’indulto e reato permanente: la conferma
La Corte d'appello dispone la revoca dell'indulto concesso a una condannata per reati di armi e stupefacenti. Il provvedimento scatta a causa di una successiva condanna definitiva per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Tale condotta illecita si è protratta tra gennaio 2006 e gennaio 2007. La difesa propone ricorso per Cassazione sostenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia accertato l'esatta datazione della condotta permanente. La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata. I giudici stabiliscono che, in caso di reato permanente con datazione chiusa e accertata in modo definitivo, basta la ricaduta di un solo frammento della condotta nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge di clemenza per far scattare la decadenza automatica del beneficio.
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Revoca dell’indulto: il ritardo dei giudici non salva la pena
Un condannato aveva beneficiato dell'indulto per una pena detentiva. Successivamente, l'uomo ha riportato una nuova condanna a dieci anni di reclusione per un grave delitto commesso nel quinquennio successivo alla legge sul condono. La Corte di appello ha quindi disposto la revoca dell'indulto. Il condannato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l'inerzia prolungata degli organi dell'esecuzione e l'emissione di precedenti ordini di carcerazione avevano consolidato la sua posizione giuridica, impedendo una revoca tardiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la revoca opera automaticamente per legge. La semplice omissione o il ritardo della pubblica accusa non crea alcuna preclusione processuale, a meno che il giudice dell'esecuzione non abbia già valutato espressamente la causa ostativa in un provvedimento definitivo.
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Revoca dell’indulto: nuovo reato e diniego dello sconto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un condannato che chiedeva l'applicazione dello sconto di pena previsto dalla legge di clemenza. I giudici di merito avevano respinto la richiesta perché l'interessato, entro cinque anni dall'entrata in vigore della norma, aveva commesso un nuovo delitto non colposo con condanna definitiva a due anni di reclusione. La Suprema Corte ha confermato il provvedimento: la revoca dell'indulto, prevista dalla legge in caso di nuova condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, impedisce del tutto la concessione originaria del beneficio penale. Il ricorrente deve versare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: nuovo reato e perdita del beneficio penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato contro il provvedimento che disponeva la revoca dell'indulto. L'uomo aveva ottenuto il beneficio dello sconto di pena nel 2007, ma aveva commesso un nuovo delitto nel 2009, punito successivamente con oltre due anni di reclusione. La Suprema Corte ha confermato che la revoca scatta automaticamente se il nuovo reato si verifica entro cinque anni dalla concessione, anche se la condanna definitiva arriva dopo tale termine. Inoltre, la Corte ha stabilito la piena competenza del giudice di rinvio e la legittimità del pubblico ministero nell'eseguire subito la pena revocata. Il ricorrente deve scontare la pena originaria e pagare le spese processuali.
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Revoca dell’indulto illegittima se la causa era nota
La Corte d'appello ha disposto la revoca dell'indulto precedentemente concesso a Il Condannato per via di un reato commesso in data incompatibile con il beneficio. La difesa ha contestato la decisione perché il giudice che aveva originariamente accordato lo sconto di pena era già a conoscenza dell'impedimento o avrebbe dovuto valutarlo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso difensivo, chiarendo che la revoca dell'indulto non può scattare automaticamente se la circostanza ostativa era già nota o valutabile all'atto della concessione. Di conseguenza, i giudici supremi hanno annullato l'ordinanza e rinviato gli atti per un nuovo esame del fascicolo.
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Revoca dell’indulto e reato continuato: la pena va scissa
Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca dell'indulto concesso a un condannato, poiché l'interessato ha riportato una nuova condanna a due anni e sei mesi di reclusione per reati commessi nei cinque anni successivi. La nuova sanzione derivava però da un reato continuato, la cui violazione più grave prevedeva una pena inferiore ai due anni. La difesa ha contestato la decisione, evidenziando il mancato scorporo degli aumenti per la continuazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la revoca dell'indulto richiede la scissione dei reati: il giudice deve valutare solo la pena base della violazione principale, escludendo gli aumenti. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Revoca dell’indulto: nessun limite di tempo per il PM
Un condannato ha presentato ricorso al Giudice dell'esecuzione chiedendo una nuova applicazione dell'indulto, precedentemente revocato a seguito di una nuova condanna penale definitiva. Il ricorrente sosteneva che la richiesta del Pubblico Ministero fosse tardiva, ipotizzando un termine perentorio di quindici giorni dalla data di irrevocabilità della nuova sentenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca dell'indulto in fase esecutiva non costituisce un mezzo di impugnazione. L'iniziativa del Pubblico Ministero non è quindi vincolata a termini di decadenza o a scadenze perentorie. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: ricorso respinto senza richiesta in udienza
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che disponeva la revoca dell'indulto. L'uomo sosteneva di non essere stato sentito dal giudice nonostante una presunta richiesta. La Corte Suprema ha rigettato la richiesta e dichiarato inammissibile il ricorso. Gli atti dimostrano infatti che il destinatario aveva ricevuto regolarmente l'avviso dell'udienza con l'esplicita indicazione della facoltà di chiedere di essere ascoltato. Il Condannato non ha avanzato alcuna richiesta espressa e il difensore presente non ha sollevato obiezioni in udienza. La Cassazione lo ha quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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