Un Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) aveva disposto la revoca dell'indulto concesso a un Condannato, sostenendo che questi avesse commesso nuovi reati non colposi entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 241/2006. Il Condannato ha presentato ricorso, evidenziando che la legge era entrata in vigore il 1° agosto 2011, mentre i reati contestati erano del 2016, quindi fuori dal quinquennio previsto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza di revoca dell'indulto e rinviando gli atti al G.i.p. di Bari per un nuovo esame, poiché l'ordinanza presentava una palese violazione di legge nell'applicazione dei termini.
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