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Revoca Dell'Indulto

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69 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Revoca dell’indulto: il carcere non cancella il reato associativo
Il caso riguarda la revoca dell'indulto concessa al Condannato, successivamente revocata a causa di una condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione di rideterminare la data di fine del reato associativo, sostenendo che la sua partecipazione fosse cessata prima dell'entrata in vigore della legge sull'indulto del 2006. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la questione della data del reato era già stata implicitamente valutata nel precedente provvedimento di revoca dell'indulto, ormai definitivo. Di conseguenza, opera la preclusione del giudicato esecutivo, che impedisce di rimettere in discussione elementi già decisi o che avrebbero dovuto essere impugnati a suo tempo.
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Revoca dell’indulto: la Cassazione salva il reato continuato
Il Condannato aveva ottenuto il beneficio dell'indulto. Successivamente, il giudice dell'esecuzione ne disponeva la revoca dell'indulto poiché l'uomo aveva commesso nuovi reati entro cinque anni, ricevendo una condanna complessiva a due anni di reclusione per reato continuato. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il calcolo della pena per la revoca non dovesse basarsi sulla pena complessiva (comprensiva dell'aumento per la continuazione), ma solo sulla sanzione prevista per il reato più grave. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, in caso di reato continuato, ai fini della revoca del beneficio si deve considerare esclusivamente la pena inflitta per la violazione più grave, escludendo gli aumenti per la continuazione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Revoca dell’indulto: niente sconti per i reati continuati
Il Condannato, condannato a sei anni di reclusione per reati di droga commessi in continuazione tra il 2005 e il 2007, aveva inizialmente ottenuto uno sconto di pena grazie alla legge sull'indulto del 2006. Tuttavia, la Corte d'Appello ha disposto la revoca dell'indulto poiché il reato più grave, individuato tramite intercettazioni telefoniche, era stato commesso a settembre 2006, ossia dopo la data limite stabilita dalla legge per beneficiare dello sconto. Il Condannato ha proposto ricorso, ma la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha il potere di interpretare le sentenze definitive per stabilire la datazione dei singoli reati continuati. Di conseguenza, viene confermata la revoca dell'indulto e il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’indulto: bastano due anni per perdere il beneficio
Il caso riguarda un cittadino che ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Avezzano, la quale ha disposto la revoca dell'indulto precedentemente concesso. Il ricorrente sosteneva che la revoca dell'indulto richiedesse una condanna successiva superiore a due anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che, in base al d.P.R. n. 394 del 1990, è sufficiente una condanna non inferiore a due anni (quindi pari o superiore a tale limite) per far scattare la revoca. Di conseguenza, avendo il soggetto riportato una condanna a esattamente due anni di reclusione per un delitto non colposo, la revoca è pienamente legittima. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: il nuovo reato cancella lo sconto di pena
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto nei confronti di un soggetto che, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, ha commesso un nuovo reato non colposo con condanna superiore a due anni. Il ricorrente invocava il principio del divieto di doppio giudizio, sostenendo che la causa di revoca fosse già nota al momento della concessione dello sconto di pena. I giudici hanno chiarito che la precedente condanna è diventata definitiva solo dopo la concessione del beneficio. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non poteva conoscerla prima. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la perdita del beneficio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’indulto: arresto immediato o attesa del giudice?
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della procedura con cui il Pubblico Ministero emette l'ordine di carcerazione e, contemporaneamente, chiede al Giudice dell'esecuzione la revoca dell'indulto. Il Condannato sosteneva che l'ordine di arresto non potesse precedere la decisione del giudice sulla perdita del beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la revoca dell'indulto decisa dal giudice dopo aver garantito il contraddittorio tra le parti è pienamente valida, anche se sollecitata contestualmente all'ordine di carcerazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: no all’automatismo senza prove concrete
Il Tribunale di Napoli, come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione del condono avanzata dal Condannato. Il diniego si basava sulla presunta operatività di una causa di revoca dell'indulto, dovuta a una condanna per associazione mafiosa. Secondo il Tribunale, la condotta criminosa si era protratta fino alla sentenza di primo grado, rientrando nel quinquennio ostativo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la permanenza di un reato associativo non si presume automaticamente fino alla sentenza di primo grado. Il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva data di cessazione delle condotte illecite basandosi su prove concrete e non su mere formule processuali. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo esame.
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Revoca dell’indulto: la data del reato cancella il beneficio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino contro la revoca dell'indulto precedentemente concessogli. Il provvedimento di revoca era stato disposto poiché l'uomo aveva commesso un nuovo reato non colposo (calunnia) entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto del 2006. Il ricorrente contestava la data di commissione del reato, sostenendo che non fosse provata con certezza la sua collocazione temporale entro il quinquennio. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di esaminare la sentenza e gli atti del processo per accertare il momento esatto del reato. Nel caso specifico, la condotta di calunnia è stata accertata come commessa il 12 giugno 2011, confermando così la legittimità della revoca.
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Revoca dell’indulto: la condanna a due anni cancella lo sconto
Il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca dell'indulto nei confronti di un soggetto che, entro cinque anni dall'applicazione del beneficio, ha commesso un nuovo reato non colposo, subendo una condanna a due anni di reclusione. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la commissione di un delitto non colposo con pena pari o superiore a due anni comporta la revoca automatica del beneficio, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali da parte del giudice.
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Revoca dell’indulto: la prova positiva non salva lo sconto
Il caso riguarda un cittadino che aveva ottenuto l'indulto, ma successivamente ha commesso nuovi reati di bancarotta e reati tributari entro i cinque anni previsti dalla legge. La Corte d'Appello ha quindi disposto la revoca dell'indulto. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il positivo superamento dell'affidamento in prova al servizio sociale avesse estinto la pena, impedendo la revoca del beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la revoca dell'indulto è automatica e obbligatoria se si commette un nuovo reato nel quinquennio, a prescindere dal buon esito delle misure alternative successive. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Revoca dell’indulto: espiare la pena non salva il condannato
Il Giudice dell'esecuzione disponeva la revoca dell'indulto concesso a un condannato a causa di una nuova condanna a due anni di reclusione per ricettazione. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che l'avvenuta espiazione della nuova pena impedisse la revoca e che il giudice non avesse motivato sul raggiungimento della soglia minima di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca dell'indulto si fonda sulla non meritevolezza del beneficio, dimostrata dalla commissione di un nuovo reato entro i termini di legge. L'espiazione della pena è del tutto irrilevante. Inoltre, una condanna a esattamente due anni soddisfa pienamente la soglia prevista dalla legge.
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Revoca dell’indulto: il nuovo reato cancella lo sconto di pena
Il Condannato aveva ottenuto il beneficio dell'indulto nel 2007. Successivamente, ha riportato una nuova condanna definitiva a due anni e otto mesi di reclusione per un reato non colposo commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge sul condono. La Corte d'appello ha quindi disposto la revoca dell'indulto. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso e la mancata revoca da parte dei precedenti giudici impedissero la decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice dell'esecuzione può sempre disporre la revoca dell'indulto in presenza di una nuova condanna ostativa sopravvenuta, anche se i giudici precedenti non si sono espressi sul punto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’indulto: il fallimento tardivo cancella lo sconto
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto precedentemente concesso a un imprenditore. L'uomo era stato condannato per bancarotta fraudolenta a seguito di un fallimento dichiarato dopo la concessione del beneficio. Il ricorrente sosteneva che le condotte illecite fossero antecedenti all'indulto e che la pena per il singolo reato non superasse la soglia di sbarramento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il reato di bancarotta si perfeziona solo con la sentenza dichiarativa di fallimento. Di conseguenza, poiché il fallimento è avvenuto entro i cinque anni dall'indulto e la pena base per il reato più grave superava i due anni di reclusione, la revoca dell'indulto è pienamente legittima. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Revoca dell’indulto: se commetti un reato perdi lo sconto di pena
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto nei confronti di un cittadino che aveva commesso il reato di ricettazione entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge di clemenza. Il ricorrente sosteneva che la ricezione di due assegni di provenienza illecita fosse avvenuta prima della legge del 2006. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tale difesa del tutto generica e priva di prove. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la perdita del beneficio penale e condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Revoca dell’indulto: no sconti per il reato di mafia continuo
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto nei confronti di un uomo condannato per associazione mafiosa. Il soggetto aveva beneficiato dello sconto di pena previsto dalla legge del 2006, ma successivamente è stato condannato a dodici anni di reclusione per un reato permanente commesso in modo ininterrotto dal 2001 al 2021. La difesa sosteneva l'incertezza sulla data del reato, chiedendo l'applicazione del principio del favore per il reo. I giudici hanno invece stabilito che, poiché la condotta criminosa si è protratta anche nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto (2006-2011), i presupposti per la perdita del beneficio sono pienamente integrati. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Revoca dell’indulto: il carcere non cancella il reato associativo
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto precedentemente concesso a un uomo, in seguito a una nuova condanna definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente sosteneva che lo stato di detenzione avesse interrotto la sua partecipazione al sodalizio criminale, impedendo la revoca del beneficio. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la detenzione non interrompe automaticamente la permanenza del reato associativo, specialmente se l'affiliazione al clan mafioso prosegue dal carcere. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità della revoca e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’indulto: scontro tra giudici e regole di certezza
Il Condannato ha proposto ricorso contro la revoca dell'indulto disposta dalla Corte d'Appello, la quale aveva rilevato una causa ostativa (un nuovo reato commesso entro cinque anni) non considerata dal primo giudice. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca dell'indulto solo se l'impedimento non era noto al giudice che ha originariamente concesso il beneficio. Poiché non è stato acquisito il fascicolo originario per verificare tale conoscenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Bancarotta e revoca dell’indulto: la data del fallimento decide
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del beneficio dell'indulto per una condanna del 2007. Tuttavia, il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa di una successiva condanna a due anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, ritenuta ostativa in quanto commessa nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge sull'indulto. Il Condannato ha proposto ricorso sostenendo che le condotte materiali erano antecedenti alla dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la revoca dell'indulto. La Corte ha chiarito che la sentenza di fallimento rappresenta una condizione obiettiva di punibilità che determina il momento di consumazione del reato. Di conseguenza, il reato si considera commesso alla data del fallimento, rientrando pienamente nel periodo ostativo quinquennale.
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Revoca dell’indulto: il cumulo delle pene non salva il condannato
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto nei confronti di un soggetto condannato. Il Giudice dell'esecuzione aveva annullato il beneficio poiché l'uomo aveva commesso nuovi reati gravi entro i cinque anni successivi. La difesa sosteneva che le pene originarie fossero ormai confluite in un cumulo inscindibile e che fossero state già interamente scontate. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, stabilendo che la revoca dell'indulto opera automaticamente per legge al verificarsi delle condizioni ostative, anche se la pena fa parte di un cumulo. Spetterà poi al Pubblico Ministero ricalcolare la pena complessiva. Inoltre, la pena indultata non è eseguibile fino alla revoca del beneficio, escludendo che potesse considerarsi già scontata.
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Revoca dell’indulto: quando il beneficio non si può perdere
Il Tribunale di Benevento revocava l'indulto precedentemente concesso a un condannato, a causa di una condanna ostativa per reati gravi divenuta irrevocabile prima della concessione del beneficio. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse verificato se tale causa ostativa fosse già conoscibile dal giudice che aveva originariamente concesso il beneficio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca dell'indulto richiede non solo la preesistenza della causa ostativa, ma anche la sua effettiva non conoscibilità da parte del giudice concedente. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza di revoca, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.
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