Due dipendenti lavoravano in un reparto dato in gestione da un'azienda a un'altra società. Alla fine del contratto di gestione, la società gestrice ha licenziato i lavoratori. Questi ultimi non hanno contestato il licenziamento nei termini di legge, ma hanno chiesto il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda originaria, invocando le tutele del trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda originaria. La Corte ha stabilito che, in caso di trasferimento d'azienda (o retrocessione), il rapporto di lavoro non può proseguire con il nuovo datore se è già cessato a causa di un licenziamento non impugnato nei termini. La mancata contestazione del recesso rende definitiva la fine del rapporto, impedendone il passaggio automatico.
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