La Società creditrice ha chiesto di essere ammessa al passivo di un Fallimento con un privilegio ipotecario, ma è stata ammessa solo come creditore chirografario. Il suo credito derivava da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha confermato che il decreto ingiuntivo non era opponibile al Fallimento perché la sua dichiarazione di esecutività (il momento in cui diventa definitivo) era avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha ribadito che un decreto ingiuntivo diventa pienamente efficace e opponibile ai terzi, incluso il Fallimento, solo quando il giudice lo dichiara esecutivo. Se questa dichiarazione avviene dopo l'apertura della procedura fallimentare, il credito basato su quel decreto, e l'eventuale ipoteca, non sono opponibili al Fallimento. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della Società creditrice, confermando la sua ammissione al passivo in chirografo. Questo chiarisce l'importanza della tempistica nell'Opponibilità decreto ingiuntivo al fallimento.
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