La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ex amministratore di condominio che, nonostante le dimissioni e la nomina di un successore, aveva ottenuto decreti ingiuntivi per crediti condominiali agendo come rappresentante pro tempore. I condomini debitori hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo citando in giudizio l'ex amministratore personalmente e non il Condominio, effettivo titolare del credito. Mentre il Tribunale aveva revocato i decreti per difetto di rappresentanza dell'istante, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione. L'opposizione deve essere obbligatoriamente diretta contro il creditore indicato nel decreto. Poiché l'azione è stata rivolta alla persona fisica e non all'ente condominiale, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile. Di conseguenza, i decreti ingiuntivi sono passati in giudicato, rendendo il debito definitivo nonostante l'irregolarità iniziale della rappresentanza.
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