Una cooperativa sociale si è vista negare gli sgravi contributivi comuni montani perché, pur avendo sedi operative in montagna, la sua sede legale era situata in un comune non montano. L'INPS aveva contestato il beneficio durante un'ispezione, rilevando la mancanza del doppio requisito richiesto dalla legge: sede e operatività entrambe in zone montane. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la norma va interpretata in modo rigoroso. Per accedere agli sgravi contributivi comuni montani, l'impresa deve avere tutte le sue sedi, sia quella legale che quelle operative, all'interno di comuni montani. La presenza di una sola sede fuori da tali aree esclude completamente la possibilità di ottenere l'agevolazione.
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