A seguito di una verifica ispettiva, gli enti previdenziali e assicurativi hanno richiesto a una società cooperativa il pagamento di somme dovute per contributi previdenziali non versati a favore dei soci lavoratori. Gli ispettori hanno accertato il mancato pagamento di voci retributive obbligatorie, quali tredicesima mensilità, ferie, indennità di malattia e trattamento di fine rapporto, oltre all'indebita erogazione di rimborsi spese privi di idonea giustificazione documentale. La cooperativa ha impugnato l'avviso di addebito sostenendo l'equivalenza complessiva del trattamento economico erogato e contestando la regolarità formale dell'atto. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno respinto le doglianze della società datrice di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le pronunce di merito, sancendo il divieto di compensare voci retributive omesse con rimborsi spese indimostrati ed escludendo irregolarità nell'onere probatorio.
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