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Retribuzione Di Risultato

86 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Compenso economico aggiuntivo legato al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali o istituzionali.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Retribuzione di risultato: il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione
Un Dirigente pubblico ha chiesto all'Amministrazione la sua Retribuzione di risultato. I giudici di merito hanno riconosciuto il suo diritto al compenso, ritenendo illegittima la valutazione dell'Amministrazione che non aveva seguito le regole previste. L'Amministrazione ha contestato questa decisione, sostenendo che il giudice non poteva sostituirsi alla sua valutazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione. Ha stabilito che il giudice può verificare se l'Amministrazione ha rispettato le procedure, ma non può sostituirsi ad essa per valutare direttamente la performance del Dirigente e assegnare la Retribuzione di risultato. La sentenza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Perdita di chances: Dirigente vince contro Ente per mancata valutazione
Un Dirigente pubblico ha chiesto il risarcimento per la mancata assegnazione degli obiettivi e la conseguente impossibilità di ottenere la retribuzione di risultato. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il suo diritto a un risarcimento per la Perdita di chances, ovvero le opportunità mancate di essere valutato e di ricevere tale retribuzione. L'Ente Pubblico ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'accertamento dei fatti e la quantificazione del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Ente Pubblico inammissibile, confermando la decisione precedente e condannando l'Ente al pagamento delle spese legali.
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Retribuzione di risultato: la rinuncia al ricorso estingue la causa
Un gruppo di dirigenti sanitari aveva chiesto la rideterminazione del fondo per la Retribuzione di risultato e il pagamento di differenze retributive. La Corte d'Appello aveva già riscontrato difetti di giurisdizione, nullità della domanda e difetto di interesse ad agire. I dirigenti hanno poi rinunciato al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese tra le parti, poiché la rinuncia ha precluso una decisione nel merito.
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Compenso Lavoro Straordinario Dirigenti Medici: La Cassazione Interviene
La Corte di Cassazione ha chiarito le condizioni per il compenso lavoro straordinario dirigenti medici. Il caso riguardava un'Azienda Ospedaliera che contestava il diritto di alcuni dirigenti medici al pagamento delle ore extra. La Corte d'Appello aveva riconosciuto tale diritto, ritenendo che la retribuzione di risultato non coprisse lo straordinario e che i medici non avessero autonomia sull'orario. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. Ha ribadito che il compenso per il lavoro straordinario dei dirigenti medici spetta solo per prestazioni specifiche, come guardie o pronta disponibilità, e richiede sempre una previa autorizzazione. Altrimenti, il superamento dell'orario rientra nella retribuzione di risultato. La sentenza d'Appello è stata annullata e la causa rinviata per una nuova decisione.
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Retribuzione mansioni superiori: non basta svolgerle per averla
Un Lavoratore, impiegato presso l'Amministrazione Penitenziaria, ha svolto per anni mansioni dirigenziali superiori, chiedendo il pagamento delle relative differenze retributive, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato. I giudici di merito avevano accolto la sua richiesta. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che la `retribuzione mansioni superiori` per le componenti accessorie non spetta automaticamente. È necessario dimostrare che l'Amministrazione abbia attivato le procedure di valutazione e che gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti. In mancanza, il dipendente può chiedere solo un risarcimento per perdita di chance. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Retribuzione di risultato: Dirigente perde contro Regione Sardegna
Un ex Direttore Generale della Regione Sardegna ha chiesto il pagamento della retribuzione di risultato. La Regione ha sostenuto che un successivo accordo contrattuale aveva reso il compenso "onnicomprensivo", includendo già la retribuzione di risultato in un importo globale aumentato. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che la retribuzione di risultato fosse già assorbita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Direttore inammissibile. Ha confermato che l'interpretazione del contratto, che stabiliva l'assorbimento della retribuzione di risultato nel compenso complessivo, era una valutazione di fatto dei giudici precedenti e non poteva essere contestata in Cassazione se non per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale. Il Direttore ha perso la causa e dovrà pagare le spese legali.
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Fondo retribuzione dirigenti valido anche per assunti a termine
Un gruppo di dirigenti assunti a tempo indeterminato ha impugnato le decisioni dell'Ente Pubblico, lamentando la decurtazione del fondo retribuzione dirigenti. L'amministrazione aveva utilizzato parte del fondo contrattuale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato per pagare anche i dirigenti assunti a tempo determinato. I ricorrenti chiedevano il rimborso delle quote spettanti al solo personale permanente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori stabili. I giudici hanno stabilito che il fondo deve considerare tutte le posizioni dirigenziali effettivamente coperte, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro. Destinare le risorse del fondo anche ai dirigenti a termine evita una duplicazione dei costi per l'Ente Pubblico e rispetta i vincoli di finanza pubblica e contenimento della spesa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite.
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Compensi professionali avvocato pubblico: senza atto non spettano
Un legale dipendente di un ente locale ha richiesto il pagamento dei compensi professionali avvocato pubblico per le cause vinte a favore del Comune, oltre alle indennità di posizione e risultato per la gestione dell'ufficio legale. L'amministrazione si è opposta rilevando l'assenza di regolamenti interni e di atti formali di conferimento dell'incarico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che le norme del contratto collettivo sui compensi hanno natura programmatica e richiedono un regolamento attuativo dell'ente. Inoltre, la retribuzione di posizione e risultato spetta solo se l'ente ha istituito ed assegnato formalmente la posizione organizzativa. In mancanza di tali atti, il professionista non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego: il diritto al compenso
Una dipendente pubblica con qualifica di tecnologo ha svolto di fatto l'incarico di responsabile della Direzione Personale presso un ente di ricerca. L'ente le ha erogato indennità dirigenziali non dovute per poi chiederne la restituzione. La lavoratrice ha rivendicato i compensi per mansioni superiori nel pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di restituire le indennità errate, poiché nel settore pubblico la buona fede non blocca il recupero delle somme indebite. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice sul calcolo dello stipendio superiore. I giudici hanno stabilito che la retribuzione di posizione spettava anche nella sua quota variabile, poiché legata all'importanza della funzione e non al raggiungimento degli obiettivi annuali. La causa torna in Appello per la ricalcolazione dell'importo dovuto.
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Retribuzione di risultato: nessun aumento se già erogata
Un dirigente pubblico ha citato in giudizio l'Ente Previdenziale richiedendo il pagamento di una maggiorazione sulla retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011. Il lavoratore sosteneva di aver diretto una struttura organizzativa particolarmente complessa e di aver svolto mansioni superiori. L'Ente Previdenziale ha invece richiesto la restituzione di altre somme erogate in eccesso per funzioni vicarie. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che l'amministrazione aveva gia versato integralmente la retribuzione di risultato spettante al dirigente, senza operare trattenute indebite su tale voce. Inoltre, la Corte ha ricordato che nel settore dirigenziale pubblico vige il principio di equivalenza delle funzioni, escludendo l'applicabilita delle mansioni superiori. Il dirigente e stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Risarcimento danni per ritardata nomina: negati i danni al medico
Il Medico ha agito in giudizio contro L'Azienda Sanitaria chiedendo il risarcimento danni per ritardata nomina alla qualifica superiore di dirigente, ottenuta con anni di ritardo dopo una lunga controversia. Il professionista ha lamentato diversi pregiudizi, tra cui la perdita di chance per avanzamenti di carriera, mancati guadagni per attività libero-professionale, mancata erogazione della retribuzione di risultato e lesioni all'immagine professionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che il dipendente non ha fornito la prova concreta dei danni subiti. I giudici hanno chiarito che la responsabilità e il danno non si presumono in modo generico e che l'onere probatorio spetta interamente al lavoratore. Di conseguenza, il diritto al risarcimento danni per ritardata nomina è stato negato per mancanza di elementi probatori specifici e documentati.
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Turni di pronta disponibilità: spetta il compenso extra
Diversi dirigenti medici hanno svolto un numero eccessivo di turni di pronta disponibilità, superando ampiamente il tetto di dieci turni mensili fissato dal contratto collettivo nazionale. L'azienda sanitaria rifiutava il pagamento dei compensi supplementari, ritenendo che il superamento del limite rientrasse negli impegni ordinari o nella retribuzione di risultato della dirigenza. I giudici hanno invece confermato il pieno diritto del personale medico a percepire un compenso accessorio per ciascun turno eccedente svolto. La Suprema Corte ha precisato che la soglia contrattuale ha carattere orientativo e non esclude lo svolgimento di turni aggiuntivi in caso di necessità della struttura ospedaliera. Ogni turno extra svolto oltre la soglia ordinaria deve essere retribuito con la specifica indennità accessoria, senza alcuna possibilità di assorbimento della stessa all'interno della retribuzione di risultato.
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Incarichi extra e onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
Un dirigente comunale ha svolto per un decennio diversi incarichi temporanei ad interim oltre alla propria posizione ordinaria. Il dipendente ha quindi richiesto al tribunale il pagamento cumulativo di plurime indennità di posizione e la rideterminazione dell'indennità di risultato per ciascun ufficio ricoperto. L'amministrazione comunale si è opposta alla duplicazione dei compensi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la vigenza della regola cardine dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale nel pubblico impiego contrattualizzato. Gli incarichi aggiuntivi temporanei non attribuiscono automaticamente doppie indennità di posizione, potendo al massimo incidere sulla sola voce di risultato secondo le preventive valutazioni dell'ente.
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Retribuzione di risultato ai funzionari: beffa per i dirigenti
Alcuni dirigenti di ruolo di un ente pubblico hanno fatto causa al datore di lavoro lamentando una decurtazione della propria retribuzione di risultato. L'ente pubblico aveva attinto al fondo comune della dirigenza per remunerare anche i funzionari privi di qualifica dirigenziale, ma incaricati temporaneamente della reggenza di uffici vacanti. I dirigenti contestavano la legittimità di tale ripartizione, sostenendo che il fondo spettasse solo al personale di ruolo. I giudici hanno respinto la domanda. Chi svolge mansioni dirigenziali superiori con pienezza di funzioni e responsabilità ha diritto alla retribuzione di risultato proporzionata all'attività svolta, attingendo al fondo previsto dalla contrattazione collettiva decentrata.
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Danno da perdita di chance: niente risarcimento automatico
Un dipendente comunale, titolare di una posizione organizzativa, ha richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato pagamento della retribuzione di risultato. L'amministrazione non aveva attivato i sistemi di valutazione né fissato gli obiettivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che il danno da perdita di chance non è automatico (in re ipsa). Il dipendente ha l'onere di dimostrare la concreta probabilità che, se fosse stato valutato, l'esito sarebbe stato positivo. La semplice assegnazione dell'incarico non basta a presumere il raggiungimento degli obiettivi. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione crediti di lavoro: dipendente pubblico perde il bonus
Un ex dirigente pubblico ha chiesto la condanna dell'Amministrazione Pubblica al pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2009, contestando la minore somma liquidata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la prescrizione crediti di lavoro nel pubblico impiego decorre anche durante il rapporto di lavoro, poiché non sussiste il timore di ritorsioni. Nel caso specifico, il termine di cinque anni ha iniziato a decorrere da febbraio 2011, momento del pagamento parziale, con la conseguenza che il diritto si era ormai estinto al momento della richiesta di pagamento inviata nel maggio 2016. La Corte ha inoltre precisato che il giudice può individuare autonomamente la data di inizio della prescrizione una volta sollevata l'eccezione.
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Onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: no extra
Alcuni medici con qualifica dirigenziale hanno chiesto all'Ente Previdenziale il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte per partecipare alle commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda dei lavoratori, confermando che tale attività rientra nei compiti istituzionali ordinari dell'ente. I giudici hanno applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo cui lo stipendio dei dirigenti remunera qualsiasi incarico e funzione connessi al ruolo, compreso il superamento dell'orario normale di lavoro. Di conseguenza, la partecipazione alle commissioni deve ritenersi già compensata attraverso la retribuzione di risultato prevista dalla contrattazione collettiva, escludendo ogni diritto a compensi aggiuntivi per straordinario.
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Lavoro straordinario dei dirigenti medici: negato il compenso
Alcuni medici dipendenti dell'INPS hanno chiesto il pagamento del lavoro straordinario per aver partecipato, oltre l'orario ordinario, alle commissioni per l'invalidità civile. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che la partecipazione a tali commissioni rientra nei compiti istituzionali ordinari dei medici. Di conseguenza, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, non spetta alcun compenso per il lavoro straordinario dei dirigenti medici, essendo l'attività già remunerata dalle indennità di posizione e di risultato. La Cassazione ha rigettato definitivamente la domanda dei medici.
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Onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: niente extra
Alcuni medici dirigenti dell'ente previdenziale hanno chiesto il pagamento del lavoro straordinario svolto nelle commissioni per l'invalidità civile. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, confermando che tale attività rientra nei compiti istituzionali ordinari dei medici. I giudici hanno applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo cui lo stipendio dei dirigenti compensa già qualsiasi incarico e ogni ora di lavoro in più, salvo eccezioni espresse dei contratti collettivi. Nel caso specifico, la contrattazione collettiva prevedeva che la partecipazione alle commissioni fosse remunerata tramite la retribuzione di risultato, escludendo così un doppio compenso. Di conseguenza, i medici hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali.
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Lavoro straordinario dei dirigenti: niente extra per le commissioni
Alcuni medici dell'INPS hanno richiesto il pagamento per il lavoro straordinario dei dirigenti svolto partecipando alle commissioni per l'invalidità civile. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta. I giudici hanno chiarito che la partecipazione a tali commissioni rientra tra i compiti istituzionali ordinari dell'ente. Di conseguenza, l'attività svolta oltre l'orario normale non dà diritto a un compenso aggiuntivo per lavoro straordinario dei dirigenti, ma viene già remunerata attraverso la retribuzione di risultato. Questo in forza del principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, che esclude compensi extra per compiti legati al proprio ufficio.
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