L'Agenzia delle Dogane ha richiesto a un Concessionario di rete il pagamento del maggior Prelievo Erariale Unico (PR.E.U.) evaso. L'evasione derivava dall'uso di quattro slot machine non collegate alla rete telematica, scoperte presso un locale commerciale. Il Concessionario sosteneva che, essendo stato identificato l'esercente autore dell'illecito, la propria responsabilità dovesse escludersi, invocando anche l'applicazione retroattiva di una legge successiva più favorevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità solidale del concessionario. I giudici hanno chiarito che la solidarietà tributaria non ha natura di sanzione, ma serve a garantire le entrate dello Stato. Di conseguenza, non si applica il principio del favor rei e il Concessionario deve pagare le tasse evase in solido con l'esercente.
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