Un dirigente dell'avvocatura comunale subisce una condanna dalla Corte dei Conti per non aver gestito tempestivamente alcune procedure di esproprio, provocando un consistente pregiudizio economico all'ente locale. Il professionista contesta il potere del giudice contabile, sostenendo che l'iscrizione all'elenco speciale forense lo assoggetti esclusivamente al controllo disciplinare dell'ordine professionale e non alla magistratura contabile. Dopo un primo rigetto in Cassazione, il legale presenta ricorso per revocazione denunciando presunti errori dei giudici di legittimità. Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità per danno erariale del dipendente pubblico, la cui qualifica forense non esclude il sindacato contabile.
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