Una società emette una cambiale che, per un errore della banca incaricata, viene inviata all'indirizzo sbagliato per l'incasso. L'ausiliario del notaio si reca nel luogo errato ma attesta falsamente nel verbale di essersi recato nel posto corretto. Il notaio, fidandosi, eleva il protesto. La società chiede il risarcimento dei danni per protesto illegittimo e propone una querela di falso contro il verbale dell'ausiliario, indirizzandola però contro il notaio. La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità della querela di falso: l'azione doveva essere proposta direttamente contro l'ausiliario che ha redatto l'atto, e non contro il notaio. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento viene respinta e la società viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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