Una automobilista ha citato in giudizio un ente locale per i danni riportati dalla propria vettura a causa di uno scavo non segnalato e ghiaia sul manto stradale. Mentre il primo grado si era concluso con una pronuncia di incompetenza, il Tribunale in appello ha rigettato la domanda risarcitoria. Il giudice ha accertato che l'incidente era imputabile esclusivamente alla condotta imprudente del conducente, data la visibilità dello scavo e la prevedibilità del pericolo. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, ribadendo che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ma richiede la prova del nesso causale. Se il comportamento del danneggiato è talmente negligente da porsi come causa esclusiva dell'evento, esso integra il caso fortuito ed esclude il risarcimento, senza che sia necessaria l'imprevedibilità della condotta stessa da parte del custode.
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