Lo Spedizioniere, agendo come rappresentante indiretto di una società importatrice, ha registrato merci dalla Cina con un valore inferiore a quello reale. L'Agenzia delle Dogane ha richiesto dazi, IVA all'importazione e sanzioni per 60.000 euro. La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità dello spedizioniere doganale. Sebbene lo spedizioniere risponda in solido con l'importatore per i dazi doganali a causa della mancata diligenza professionale nella verifica dei dati, egli non è responsabile per il pagamento dell'IVA all'importazione. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la responsabilità per l'IVA e disponendo che i giudici di merito riducano la sanzione pecuniaria, che deve essere proporzionata all'infrazione effettiva.
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