Un'Acquirente compra un immobile, ma la Venditrice non cancella l'ipoteca precedente. La Banca, che ha concesso il mutuo all'Acquirente, versa il denaro alla Venditrice senza verificare l'effettiva cancellazione della garanzia. L'Acquirente fa causa a entrambe. Il Tribunale condanna la Banca e la Venditrice in solido a risarcire il danno. La Banca chiede la manleva alla Venditrice, ma i giudici di merito la rifiutano, ritenendo la Banca unicamente negligente. La Cassazione accoglie il ricorso della Banca, stabilendo che, in caso di condanna solidale per inadempimenti concorrenti, spetta sempre il diritto di regresso nei rapporti interni tra coobbligati. La solidarietà serve a tutelare il creditore, ma nei rapporti interni il debito si divide in quote paritarie, salvo diversa pattuizione.
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