Durante i lavori di ampliamento di un'autostrada, uno scavo provoca una frana che danneggia un opificio adiacente. La società proprietaria chiede il risarcimento dei danni. L'impresa appaltatrice chiama in causa l'ente committente, il quale a sua volta agisce contro i progettisti per carenze nel progetto esecutivo. La Corte d'Appello accerta la corresponsabilità dei progettisti, condannandoli a rimborsare all'ente committente il 50% delle spese di ripristino. I progettisti ricorrono in Cassazione contestando, tra l'altro, la nomina dello stesso consulente tecnico d'ufficio del primo grado e l'errata valutazione delle prove. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità dei progettisti e stabilendo che il giudice d'appello può discrezionalmente nominare lo stesso esperto del primo grado, spettando alle parti dimostrare eventuali vizi specifici della consulenza.
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