Una società tedesca ha richiesto il Rimborso IVA per acquisti effettuati in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso perché la società fornitrice, anch'essa tedesca, non era registrata ai fini IVA in Italia al momento dell'emissione delle fatture. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società acquirente, stabilendo che la mancata identificazione diretta o la mancata nomina di un rappresentante fiscale da parte del fornitore non possono cancellare il diritto al Rimborso IVA. Trattandosi di requisiti puramente formali, l'amministrazione finanziaria non può negare il recupero dell'imposta se l'operazione commerciale è reale e non ci sono frodi, nel pieno rispetto del principio europeo di neutralità fiscale. Vince la società acquirente, e la causa viene rinviata per un nuovo esame.
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