Un intermediario italiano raccoglieva scommesse per conto di un operatore estero privo di concessione statale. L'Agenzia delle Dogane ha richiesto il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2010 e 2011. La Corte di Cassazione, applicando i principi costituzionali, ha stabilito che l'intermediario non deve pagare l'imposta per l'anno 2010. Per quell'anno, infatti, la legge non permetteva di trasferire il costo del tributo sul bookmaker estero, rendendo illegittima la richiesta retroattiva. Al contrario, per il 2011 l'imposta è dovuta, poiché la normativa era già chiara. La sentenza d'appello è stata quindi parzialmente annullata, accogliendo il ricorso del contribuente limitatamente all'annualità 2010.
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