La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11462/2024, ha stabilito un importante principio in materia di immigrazione. Un richiedente protezione internazionale si era opposto al suo trasferimento verso un altro Stato UE, lamentando la mancata consegna dell'opuscolo informativo previsto dal Regolamento Dublino III. La Corte, conformandosi a una precedente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha chiarito che la violazione di tale obbligo informativo non comporta l'annullamento automatico del provvedimento di trasferimento. Il giudice nazionale deve, invece, valutare in concreto se tale omissione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa del richiedente, impedendogli di ottenere un esito diverso del procedimento. La Corte ha quindi cassato la decisione del tribunale che aveva disposto l'annullamento automatico, rinviando la causa per una nuova valutazione basata su questo principio.
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