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Reclamo (Ex Art. 26 L.Fall.)

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Uno specifico strumento giuridico previsto dalla legge fallimentare per contestare davanti al Tribunale le decisioni emesse dal Giudice Delegato nel corso di una procedura di fallimento.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Improcedibilità reclamo: la Cassazione chiarisce
Un reclamo presentato da un professionista legale contro un fallimento è stato dichiarato improcedibile dal Tribunale a causa della mancata comparizione delle parti all'udienza. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: nei procedimenti in camera di consiglio, caratterizzati da un impulso d'ufficio, il giudice ha il dovere di decidere sul merito della questione anche in assenza delle parti. La sanzione dell'improcedibilità del reclamo è stata ritenuta eccessivamente rigorosa e non applicabile a questa tipologia di procedimento.
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Ordine di liberazione fallimento: quale rimedio?
Una società agricola ha impugnato un ordine di liberazione fallimento di un terreno tramite opposizione all'esecuzione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'unico strumento esperibile in ambito concorsuale contro i provvedimenti del giudice delegato è il reclamo previsto dalla legge fallimentare, che sostituisce i rimedi ordinari della procedura civile.
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Ordine di liberazione: reclamo e non opposizione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che l'unico rimedio per contestare un ordine di liberazione di un immobile emesso dal giudice delegato in una procedura fallimentare è il reclamo previsto dalla legge fallimentare. L'utilizzo dell'opposizione all'esecuzione, strumento tipico della procedura civile ordinaria, è stato dichiarato inammissibile, poiché le norme speciali del diritto fallimentare prevalgono su quelle generali.
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Contestazione decreti 169 bis l.fall.: la Cassazione
La Corte di Cassazione stabilisce che i provvedimenti del giudice delegato, emessi ai sensi dell'art. 169 bis della legge fallimentare per la sospensione o lo scioglimento di contratti pendenti in un concordato preventivo, possono essere contestati in un giudizio ordinario. Tali decreti, avendo natura di meri atti di amministrazione e non decisoria, non passano in giudicato. Pertanto, la parte che si ritiene lesa, come un istituto di credito nel caso di specie, può agire in un processo a cognizione piena per far valere la nullità o l'inefficacia di tali provvedimenti, senza che ciò sia precluso dal reclamo endo-concorsuale o dall'omologazione del concordato.
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Impugnazione atti giudice delegato: limiti e costi
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell'impugnazione degli atti del giudice delegato in un fallimento. Un creditore contestava la scelta del curatore di avviare una causa ordinaria anziché un arbitrato internazionale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso su tale scelta, qualificandola come atto di gestione non sindacabile in sede di legittimità. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo all'errata liquidazione delle spese legali, riaffermando che la condanna al pagamento delle spese è un provvedimento decisorio e quindi impugnabile.
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