La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 167/2026, ha stabilito un importante principio in materia di IVA di gruppo. Un rimborso IVA spettante alla società controllante non può essere sospeso per compensarlo con debiti fiscali (nella specie, IRES e IRAP) di altre società del gruppo, soprattutto se tali debiti si riferiscono a periodi d'imposta in cui la struttura del gruppo era diversa. La Corte ha chiarito che il regime dell'IVA di gruppo è una procedura meramente liquidatoria per l'IVA e non estende la responsabilità solidale della capogruppo ai debiti di altra natura delle controllate, mancando il presupposto della reciprocità per la compensazione.
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