Un cittadino ha impugnato la decisione della Corte di appello che disponeva la sua consegna alle autorità straniere in esecuzione di un mandato di arresto internazionale per i reati di omicidio stradale plurimo, lesioni colpose e mancata comparizione in udienza. Successivamente, le autorità estere hanno ritirato la richiesta relativa alla mancata comparizione, poiché tale condotta non costituisce reato in Italia. La procedura è quindi proseguita soltanto per i reati stradali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la legittimità del mandato cautelare rilasciato all'estero e escludendo ogni violazione del principio di specialità, in quanto la consegna resta circoscritta ai soli reati stradali.
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