Una banca, dopo aver incorporato un altro istituto di credito, ha richiesto il rimborso delle imposte (IRPEG) non dovute per l'anno 1990. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio rifiuto, sostenendo che la banca non avesse fornito la prova documentale dei versamenti in eccesso, in particolare la certificazione del sostituto d'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che la prova delle ritenute subite può essere fornita anche con mezzi equipollenti. Inoltre, l'amministrazione finanziaria non può richiedere al contribuente documenti di cui è già in possesso, in virtù del principio di collaborazione e buona fede.
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