Una società ha citato in giudizio un agente per la restituzione di somme, inclusi `anticipi provvigionali`. La Corte d'Appello ha confermato l'obbligo dell'agente di restituire gli `anticipi provvigionali`, chiarendo che non erano un minimo garantito. Ha anche riconosciuto all'agente un'indennità per mancato preavviso, poiché la società aveva risolto il contratto senza rispettare i termini. La società ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la `risoluzione per giusta causa` del rapporto di agenzia. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo le argomentazioni della società inammissibili, in quanto miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
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