Il Fallimento di un ex agente assicurativo ha richiesto, tramite decreto ingiuntivo, il pagamento dell'indennità di fine gestione derivante dal rapporto di agenzia. La Società assicuratrice si è opposta, eccependo in compensazione un controcredito maggiore derivante da un precedente accordo transattivo e piani di rivalsa. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo provato il controcredito della Società. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Fallimento. I giudici hanno chiarito che il Curatore fallimentare subentra nella stessa posizione del fallito e non può considerare inopponibili i documenti privi di data certa firmati dall'agente prima del fallimento. Di conseguenza, la Società vince la causa e il Fallimento perde il diritto all'indennità, dovendo pagare anche le spese processuali.
Continua »