I Promissari Acquirenti firmano un contratto preliminare per l'acquisto di un'area sovrastante un parcheggio ed entrano subito in possesso del bene. Successivamente, il permesso di costruire dell'area viene annullato e il contratto si risolve. Tuttavia, i Promissari Acquirenti continuano a occupare l'immobile per anni. La Corte d'Appello stabilisce che, nonostante la risoluzione del contratto non sia colpa loro, essi devono pagare un'indennità per occupazione senza titolo, calcolata in via equitativa sulla base del valore di mercato degli affitti. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando sia il ricorso dei Promissari Acquirenti sia quello della Società Venditrice. La Suprema Corte ribadisce che il danno da occupazione senza titolo può essere liquidato dal giudice in via equitativa utilizzando come parametro il canone locativo di mercato.
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