Un soggetto ha falsificato i documenti di proprietà di un veicolo per consentire al reale proprietario di pagare un premio assicurativo ridotto. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per concorso in frode assicurativa, dichiarando inammissibile il ricorso del complice. I giudici hanno chiarito che la frode assicurativa non è un reato proprio riservato solo all'assicurato, ma può essere commessa da chiunque manipoli il rapporto contrattuale, anche se terzo. Inoltre, la Corte ha stabilito che il complice risponde di concorso anche senza un legame di amicizia pregresso con il proprietario. Infine, la compagnia assicuratrice, costituitasi parte civile, ha diritto al rimborso delle spese legali per aver depositato memorie scritte utili, anche senza aver partecipato fisicamente all'udienza di discussione.
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