La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per bancarotta per operazioni dolose, bancarotta documentale e per distrazione. L'imputato, amministratore unico di una società e amministratore di fatto di un'altra, aveva messo in atto un complesso sistema di frode fiscale internazionale per evadere l'IVA nel commercio di materiale informatico. Questo meccanismo illecito, basato su vendite sottocosto e sottofatturazioni, ha provocato il dissesto e il successivo fallimento delle due imprese. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità diretta dell'amministratore di fatto per le somme sottratte, escludendo che si trattasse di una semplice colpa di vigilanza. Di conseguenza, l'imputato perde definitivamente la causa, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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