Un uomo agli arresti domiciliari, autorizzato a uscire fino alle 18:00, è stato trovato assente durante un controllo delle forze dell'ordine alle 18:42. L'imputato ha presentato ricorso sostenendo di essere rientrato subito e di aver chiamato i Carabinieri, chiedendo l'applicazione dell'attenuante per la consegna spontanea. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di evasione. I giudici hanno chiarito che il semplice rientro presso il proprio domicilio non configura l'attenuante della consegna spontanea, la quale richiede la presentazione in carcere o a un'autorità con obbligo di traduzione in cella. Inoltre, l'allontanamento non autorizzato integra il dolo generico, rendendo irrilevanti i motivi o la durata dell'assenza.
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