La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione ai sensi dell'art. 385 c.p. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto, anche in forma putativa, e di una causa di non punibilità. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di questioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'Appello, senza apportare una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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