Due individui, Il Ricorrente 1 e Il Ricorrente 2, sono stati condannati per il reato di estorsione in primo e secondo grado. Hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando la logicità delle motivazioni della sentenza e chiedendo l'annullamento per intervenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che le sentenze precedenti avevano motivato in modo logico e completo la colpevolezza, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e su altri elementi probatori. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di prescrizione, stabilendo che il termine non era ancora maturato, considerando la recidiva reiterata e specifica degli imputati.
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