Un uomo è stato condannato per il reato di estorsione per aver costretto la vittima, sotto minaccia, a consegnargli una parte del tabacco contenuto in una confezione. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere riqualificata come violenza privata, data l'estrema esiguità del valore economico del bene sottratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che anche un profitto di valore economico minimo, come una manciata di tabacco, configura il reato di estorsione e non la violenza privata, poiché sussiste comunque un danno patrimoniale per la vittima e un ingiusto vantaggio per l'autore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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