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Raccolta Abusiva Di Scommesse

22 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Raccolta abusiva di scommesse e divieti in appello
Un gestore di un locale subisce una condanna per il reato di raccolta abusiva di scommesse per aver svolto attività di intermediazione senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza. L'imputato propone ricorso per cassazione contestando l'applicazione di una pena accessoria decisa in appello, la violazione delle norme europee e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici spiegano che le pene accessorie previste obbligatoriamente dalla legge non violano il divieto di peggioramento della pena in appello. L'organizzazione complessa e la gestione diretta delle scommesse confermano la piena responsabilità penale del gestore.
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Raccolta abusiva di scommesse: condanna salda ma pena da rifare
Un gestore di fatto rispondeva del reato continuato di raccolta abusiva di scommesse per conto di un operatore estero privo di concessione statale e licenza di pubblica sicurezza. I controlli delle forze dell'ordine avevano rilevato la prosecuzione delle puntate persino dopo i sigilli alle postazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure sulla responsabilità materiale e sulla tenuità del fatto, poiché il ricorrente non ha allegato i verbali delle prove dichiarative asseritamente travisate. Tuttavia, la Suprema Corte ha riscontrato la totale omissione di motivazione sui criteri di determinazione della pena e sulle attenuanti generiche. Poiché il ricorso era ammissibile su tale punto, i giudici hanno dichiarato prescritto il primo episodio di maggio 2014 e disposto il rinvio per rideterminare la pena del secondo episodio di ottobre 2014.
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Raccolta abusiva di scommesse: condanna per intermediari non UE
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un intermediario che gestiva scommesse per conto di un allibratore estero senza possedere la necessaria licenza di pubblica sicurezza. La difesa sosteneva che l'operatore straniero fosse stato escluso ingiustamente dalle procedure di concessione in Italia. I giudici hanno invece accertato che la società estera non aveva mai presentato domanda di partecipazione alle gare per ottenere la concessione statale. Di conseguenza, l'attività dell'intermediario configura pienamente il reato di raccolta abusiva di scommesse. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per via di motivi meramente ripetitivi e contrari alla giurisprudenza consolidata, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Raccolta abusiva di scommesse: la Cassazione punisce l’esercente
La titolare di un centro elaborazione dati è stata condannata per il reato di raccolta abusiva di scommesse. Durante un controllo, le autorità hanno accertato che la gestrice permetteva ai clienti privi di conto personale di puntare tramite il proprio profilo telematico per conto di una società estera priva di concessione italiana e licenza di pubblica sicurezza. La difesa sosteneva che la normativa europea proteggesse l'attività transfrontaliera e che sussistesse la buona fede della titolare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'intermediazione diretta e anonima integra un reato autonomo dell'operatore nazionale, rendendo irrilevanti i rapporti con l'allibratore estero. L'operatore commerciale ha il dovere rigoroso di conoscere la legge penale e non può invocare l'ignoranza scusabile.
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Circolo privato e raccolta abusiva di scommesse: arriva la condanna
Il gestore di un circolo privato ha subito una condanna per il reato di raccolta abusiva di scommesse. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto all'interno del locale tre computer accesi e connessi a una piattaforma estera non autorizzata in Italia, collegati a una stampante termica per l'emissione dei titoli di gioco. I militari hanno sequestrato anche diverse ricevute di giocate già effettuate. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo l'assenza di clienti durante l'ispezione e la semplice messa a disposizione di postazioni internet per i soci. La Suprema Corte ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione con sospensione condizionale, ritenendo pienamente integrata l'attività illecita di intermediazione.
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Raccolta abusiva di scommesse: condanna anche per soli 2 euro
Il Gestore del Circolo è stato condannato per la raccolta abusiva di scommesse all'interno del proprio locale. Un cliente aveva effettuato una giocata di soli due euro utilizzando un conto gioco intestato al fratello del gestore. La difesa dell'imputato ha richiesto l'esclusione della punibilità invocando la particolare tenuità del fatto, vista la modesta cifra scommessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'importo ridotto non giustifica il proscioglimento se esiste una struttura organizzata con conti pronti all'uso e accesso libero ai clienti senza registrazione. Il gestore deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Raccolta abusiva di scommesse: escluso l’uso dell’oblazione
Un gestore di un internet point veniva accusato del reato di raccolta abusiva di scommesse per aver organizzato un sistema di gioco online senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza e in assenza di concessione statale. Il Tribunale dichiarava il reato estinto per oblazione, trattandolo come una semplice contravvenzione. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione evidenziando che l'attività priva di concessione integra un delitto e non una contravvenzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: la condotta priva di concessione costituisce un delitto e non consente l'accesso all'oblazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale per il proseguimento del processo penale.
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Raccolta abusiva di scommesse tra internet point e reato
Il gestore di un locale è stato condannato per il reato di raccolta abusiva di scommesse per aver svolto intermediazione senza concessione statale né licenza di pubblica sicurezza. L'esercente operava mediante un computer collegato a un operatore estero, consentendo le giocate tramite il proprio conto personale e incassando contanti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che la disponibilità di un conto personale e l'incasso diretto integrano un'attività illegale organizzata, non una semplice navigazione internet. Il legame con un operatore straniero privo di concessione non esenta dalle autorizzazioni italiane. La pena resta confermata con l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità.
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Bar o centro scommesse: condanna per raccolta abusiva di scommesse
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per la titolare di un bar responsabile del reato di raccolta abusiva di scommesse. Il locale era allestito in modo funzionale e quasi esclusivo all'accettazione di puntate su eventi sportivi senza la necessaria autorizzazione ministeriale. Gli agenti avevano rinvenuto monitor per il palinsesto sportivo, tre postazioni informatiche e stampanti per rilasciare le ricevute di gioco per conto di una società concessionaria a distanza. I giudici supremi hanno respinto le doglianze della difesa, ribadendo che non è possibile richiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove già congruamente accertate.
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Raccolta abusiva di scommesse: vietati i conti fittizi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti della titolare di un esercizio commerciale per il reato di raccolta abusiva di scommesse. L'esercente gestiva un centro collegato a un allibratore estero privo di concessione statale e di licenza di pubblica sicurezza. La donna consentiva giocate online a terzi, inclusi minorenni, utilizzando conti fittizi o intestati a sé stessa per mascherare i veri scommettitori e incassando direttamente il denaro in contanti. I giudici hanno chiarito che l'intermediazione materiale e l'intestazione fittizia integrano autonomamente l'illecito penale, rendendo irrilevanti i presunti vizi del sistema concessorio europeo o le comunicazioni formali inviate alla Questura. Il ricorso della difesa è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.
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Raccolta abusiva di scommesse: è delitto e non contravvenzione
Un gestore di un centro scommesse è stato condannato per aver svolto attività di intermediazione per conto di un allibratore estero privo di concessione statale e senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza. La difesa ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che il fatto costituisse una semplice contravvenzione e che fosse maturata la prescrizione del reato. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi difensiva. La Suprema Corte ha chiarito che la condotta integra a tutti gli effetti un delitto punito con la reclusione, confermando che la raccolta abusiva di scommesse per bookmaker non autorizzati lede direttamente il monopolio statale e la pubblica sicurezza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Raccolta abusiva di scommesse: il bando non scusa la sala giochi
Il Gestore di una sala giochi è stato accusato del reato di raccolta abusiva di scommesse per aver messo a disposizione dei clienti computer collegati a un sito estero privo di autorizzazioni. La difesa ha sostenuto l'insussistenza del reato invocando la discriminazione indiretta subita dall'operatore estero, escluso da un bando di gara nazionale a causa di clausole svantaggiose. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non basta affermare in astratto la natura discriminatoria del bando. La difesa deve dimostrare concretamente che la mancata partecipazione alla gara sia stata determinata dall'antieconomicità delle clausole. Inoltre, la presenza di postazioni dedicate e la vendita di ricariche integrano l'attività di intermediazione vietata.
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Raccolta abusiva di scommesse: no alla tutela UE senza sanatoria
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore contro la revoca della misura interdittiva nei confronti di un gestore di scommesse affiliato a un operatore estero. Il Tribunale aveva escluso il reato ritenendo l'operatore discriminato dalle gare statali. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la mancata adesione alla procedura di regolarizzazione prevista dalla Legge di Stabilità del 2015 rende irrilevante qualsiasi precedente discriminazione. Chi sceglie di non regolarizzarsi non può invocare la tutela europea per evitare la condanna per raccolta abusiva di scommesse. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Raccolta abusiva di scommesse: da semplice ricarica a condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione per i gestori di un internet point, accusati del reato di raccolta abusiva di scommesse. Durante un controllo della Guardia di Finanza, è emerso che l'attività fungeva da vero e proprio intermediario per un allibratore estero privo di concessione statale e di licenza di pubblica sicurezza. I giudici hanno respinto la tesi difensiva secondo cui il locale operasse come semplice punto di ricarica. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili poiché i gestori non si limitavano a mettere a disposizione i computer, ma partecipavano attivamente alla raccolta delle giocate tramite un account personale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Raccolta abusiva di scommesse: condanna senza licenza
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del gestore di una sala giochi per il reato di raccolta abusiva di scommesse. L'imputato operava per conto di un allibratore straniero senza la licenza di pubblica sicurezza prescritta dall'art. 88 TULPS e senza concessione ministeriale. La difesa sosteneva la discriminazione dell'operatore estero e il ruolo di semplice dipendente dell'imputato. I giudici hanno respinto il ricorso, evidenziando che l'assenza di autorizzazioni nazionali e la mancata adesione alle procedure di sanatoria rendono l'attività penalmente illecita, a prescindere dai rapporti con il bookmaker estero. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e ponendo a carico del ricorrente le spese processuali.
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Raccolta abusiva di scommesse: condanna annullata in Cassazione
Il gestore di una ricevitoria veniva condannato per il reato di raccolta abusiva di scommesse per conto di un operatore estero privo di concessione statale. L'imputato aveva richiesto la licenza di pubblica sicurezza, negatagli a causa della mancanza di concessione in capo alla società straniera, illegittimamente esclusa dai bandi di gara nazionali in violazione del diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione rileva che la normativa interna sul gioco d'azzardo deve essere disapplicata se contrasta con i principi europei di libertà di stabilimento e prestazione di servizi. Tuttavia, poiché il reato si è estinto per il decorso del tempo durante il processo, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna per intervenuta prescrizione.
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Raccolta abusiva di scommesse: condannato l’internet point
Il titolare di un internet point è stato condannato per il reato di raccolta abusiva di scommesse per aver consentito ai clienti di scommettere tramite il proprio conto gioco personale, aggirando la mancanza di licenza per conto di un operatore estero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che l'uso di conti personali rende irrilevante qualsiasi presunta discriminazione subita dal bookmaker straniero nei bandi di gara nazionali. Inoltre, l'imputato non può invocare la buona fede o l'errore inevitabile sulla legge, poiché in caso di dubbio avrebbe dovuto consultare le autorità pubbliche e non limitarsi alle rassicurazioni dei legali della società estera. La condanna a sette mesi di reclusione è stata confermata, con l'aggiunta del pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Raccolta abusiva di scommesse: condannati i gestori senza licenza
Due gestori di un centro scommesse sono stati condannati per la raccolta abusiva di scommesse per conto di un operatore maltese privo di concessione statale e licenza di pubblica sicurezza. I giudici hanno accertato che il centro non si limitava alla trasmissione dei dati, ma raccoglieva direttamente giocate anonime usando conti propri. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei gestori, confermando la loro responsabilità penale. La Corte ha chiarito che le presunte discriminazioni subite dal bookmaker estero nei bandi di gara non scriminano l'attività dei gestori italiani se questi effettuano un'intermediazione diretta e non autorizzata. Inoltre, è stata esclusa la particolare tenuità del fatto a causa della continuazione dell'attività illecita anche dopo i controlli.
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Raccolta abusiva di scommesse: condanna annullata
I Gestori di un centro scommesse venivano condannati per il reato di raccolta abusiva di scommesse in assenza della licenza di pubblica sicurezza. I ricorrenti lamentavano che il diniego dell'autorizzazione derivasse dalla discriminazione subita dal bookmaker austriaco a cui erano affiliati, in violazione del diritto dell'Unione Europea. La Corte d'appello aveva ignorato la richiesta di acquisire la prova del diniego. La Corte di Cassazione, ribadendo che la normativa penale interna va disapplicata se contraria al diritto eurounitario, rileva che il ricorso non è inammissibile. Tuttavia, essendo il reato ormai estinto per il decorso del tempo, annulla la sentenza di condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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Raccolta abusiva di scommesse: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un operatore condannato per raccolta abusiva di scommesse. La sentenza sottolinea che la semplice riproposizione in Cassazione di motivi già rigettati in appello, senza una critica specifica alla decisione impugnata, rende il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che l'assenza delle necessarie autorizzazioni e l'intermediazione illecita configurano il reato, a prescindere da presunte violazioni del diritto europeo.
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