Un'azienda di logistica ha richiesto l'esenzione totale dal pagamento della tassa rifiuti per un magazzino in cui si producevano imballaggi terziari avviati al recupero a proprie spese. Il Comune ha contestato l'esenzione totale, emettendo avvisi di pagamento. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Comune, stabilendo che l'esenzione della TARI imballaggi terziari non si applica automaticamente a tutta la superficie del magazzino, ma solo alla porzione in cui si formano effettivamente i rifiuti speciali. Inoltre, la Corte ha chiarito che la quota fissa della tassa rimane sempre dovuta per l'intera area, in quanto destinata a coprire i costi generali del servizio, mentre solo la quota variabile può essere azzerata dimostrando l'autosmaltimento. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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