Un'Azienda Sanitaria ha trattenuto somme dagli stipendi di alcuni Medici Convenzionati, sostenendo di aver pagato quote in eccedenza per anni a causa di un errore nei database degli assistiti. I Medici hanno avviato un'azione di accertamento negativo per bloccare i recuperi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che, in tema di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava sul soggetto che pretende la restituzione delle somme (l'Azienda), anche se quest'ultimo è convenuto in un giudizio di accertamento negativo. L'Azienda non ha fornito la prova specifica dei singoli assistiti che avrebbero generato l'esubero, disponendo in via esclusiva dei dati informatici. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa e deve restituire ai medici le somme illegittimamente trattenute.
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