La Pubblica Amministrazione ha inflitto a un proprio dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, a seguito di vicende penali dichiarate estinte. Il Tribunale ha annullato il provvedimento per genericità della contestazione e difetto di prova sui fatti contestati. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro, ritenendo che quest'ultimo avesse contestato solo la genericità dell'addebito e non la carenza probatoria. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente pubblico. Gli atti dimostrano che l'amministrazione aveva impugnato entrambi i punti decisivi della sentenza di primo grado, spiegando il valore probatorio degli atti penali. I giudici di legittimità hanno quindi cassato la sentenza d'appello, disponendo un nuovo giudizio per riesaminare nel merito la validità del provvedimento.
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