Un lavoratore ha richiesto all'ente previdenziale l'adeguamento della propria pensione tramite i benefici previsti per l'esposizione professionale a sostanze nocive. I giudici territoriali hanno accolto la domanda, rigettando l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'ente: per la Corte d'appello, infatti, il termine decorreva dalla data del pensionamento, momento di fine dell'esposizione. L'ente ha impugnato la decisione in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il diritto alla rivalutazione contributiva amianto è autonomo rispetto al trattamento pensionistico. Di conseguenza, il termine di prescrizione non inizia a decorrere con il pensionamento, bensì dal momento esatto in cui l'interessato ha acquisito, o avrebbe potuto acquisire, la piena consapevolezza di essere stato esposto oltre i limiti di legge.
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