Un uomo, condannato per violenza sessuale e altri reati, si vede assegnare in primo grado un risarcimento danni senza provvisionale. La Corte d'Appello, pur in assenza di un'impugnazione da parte della vittima, revoca quella somma e concede una provvisionale più alta. La Cassazione interviene e annulla questa decisione. Il principio sancito è chiaro: non si può concedere una provvisionale in appello se la parte civile non ha impugnato la sentenza di primo grado su quel punto. Il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato sulle statuizioni civili senza una specifica richiesta della parte danneggiata. Di conseguenza, la provvisionale viene cancellata e torna valido il risarcimento iniziale.
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