Un cliente entra in un negozio di informatica e si introduce nel laboratorio riservato ai dipendenti, ignorando i divieti del titolare. Dopo un acceso battibecco, il cliente tira uno schiaffo al negoziante, causandogli lesioni. Il cliente si difende in tribunale invocando l'attenuante della provocazione, sostenendo di aver reagito a pesanti insulti verbali. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici stabiliscono che non si può applicare lo sconto di pena se esiste una grave sproporzione tra l'offesa subita e la reazione fisica. Il cliente perde la causa, viene condannato in via definitiva per lesioni e violazione di domicilio, e deve pagare le spese processuali.
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