Provvisionale: perché non è impugnabile in Cassazione
La determinazione della provvisionale rappresenta spesso un punto di forte attrito tra imputato e parte civile durante il processo penale. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel definire i limiti entro cui tale decisione può essere contestata. La recente ordinanza della Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato: il ricorso contro la liquidazione di una somma provvisoria è destinato al rigetto.
La natura della provvisionale nel processo penale
Nel sistema processuale italiano, quando il giudice penale pronuncia una condanna generica al risarcimento del danno, può assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva. Questa è la cosiddetta provvisionale. Si tratta di una misura cautelare interna al processo che mira a fornire un ristoro immediato, seppur parziale, alla vittima del reato.
La caratteristica fondamentale di questo provvedimento è la sua provvisorietà. Essa non costituisce un accertamento definitivo del danno subito, ma una valutazione sommaria basata sugli elementi di prova già acquisiti. Proprio questa natura impedisce alla decisione di passare in giudicato, rendendola insuscettibile di ricorso per cassazione.
Il caso del ricorso inammissibile
Nel caso analizzato, il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello che confermava la sua responsabilità per furto aggravato. L’unico motivo di doglianza riguardava però i vizi di motivazione relativi alla determinazione della somma assegnata alla parte civile. La Cassazione ha rilevato come tale impugnazione sia radicalmente inammissibile.
Il principio di diritto applicato è chiaro: il provvedimento con cui il giudice di merito assegna una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile. Questo perché la decisione è destinata a essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento che avverrà in sede civile o in una fase successiva.
Le conseguenze della colpa nel ricorso
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze economiche per chi lo propone. Oltre al pagamento delle spese processuali, l’ordinamento prevede una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l’impugnazione è palesemente infondata o viziata da colpa. Nel caso di specie, la Corte ha quantificato tale somma in tremila euro, sottolineando l’evidente inammissibilità dei motivi presentati.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sulla natura giuridica della provvisionale. Essendo un provvedimento non definitivo e privo dell’attitudine a produrre effetti di giudicato, esso non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, che garantisce il ricorso per cassazione solo contro i provvedimenti sulla libertà personale e le sentenze definitive. La liquidazione definitiva del danno assorbirà completamente la statuizione provvisoria, rendendo inutile un vaglio di legittimità in questa fase intermedia.
Le conclusioni
In conclusione, chi intende contestare l’ammontare di una provvisionale deve essere consapevole che la sede di legittimità non è lo strumento idoneo. La strategia difensiva deve concentrarsi sulla fase di merito o attendere il giudizio civile per la quantificazione del danno. Presentare un ricorso basato esclusivamente su questo punto espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie e alla condanna alle spese, senza alcuna possibilità di riforma della decisione impugnata.
Si può impugnare in Cassazione la somma stabilita a titolo di provvisionale?
No, il ricorso è inammissibile perché la provvisionale non è un provvedimento definitivo e non passa in giudicato.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Qual è lo scopo della provvisionale nel processo penale?
Serve a garantire alla parte civile un risarcimento parziale immediato in attesa che il danno venga quantificato esattamente in sede civile.