Il Mediatore ha richiesto il pagamento della provvigione del mediatore alla Società Venditrice per la vendita di un immobile alla Società Acquirente. La Società Venditrice ha eccepito la prescrizione del diritto, sostenendo che il termine decorresse dalla firma del contratto preliminare, e ha chiesto di essere manlevata dalla Società Acquirente in forza di una clausola contrattuale. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in presenza di condizioni sospensive, la prescrizione della provvigione del mediatore decorre solo dal loro avveramento e non dalla firma del preliminare. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Società Acquirente, stabilendo che i giudici d'appello hanno erroneamente interpretato la clausola contrattuale, estendendo l'obbligo di manleva oltre il limite di quarantamila euro pattuito, senza indagare la reale volontà delle parti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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